Da valersi fra la società SICA S.P.A. (“SICA” o “Acquirente”), C.F. 00084440395 con sede in via Stroppata 28, 48011 Alfonsine (RA) ed il proprio fornitore di Beni e/o Servizi (“Fornitore”).

1  Premesse

1.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano in relazione all’acquisto di Prodotti ovvero di Servizi da parte di SICA nei confronti del proprio Fornitore.
1.2. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono le uniche che disciplinano gli ordini emessi o i contratti di acquisto stipulati da SICA.
1.3. Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del Fornitore diversa in tutto o in parte dalle presenti Condizioni Generali di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di SICA; diversamente prevarranno tra le parti le presenti Condizioni Generali di Acquisto.

2  Ordini e loro modifiche

2.1. Ordini, contratti e richieste di consegna o di fornitura così come modifiche o aggiunte agli stessi dovranno essere formulati per iscritto.
2.2. La validità di eventuali accordi verbali è subordinata alla tassativa conferma scritta da parte di SICA.
2.3. Saranno considerate conferme scritte anche le comunicazioni pervenute tramite fax o per via telematica.
2.4. I preventivi avranno forza vincolante e non daranno luogo a compensi di nessun genere a favore del Fornitore, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra le parti.
2.5. Se il Fornitore non accetta, ovvero non conferma l’ordine in forma scritta entro due settimane di calendario dalla sua ricezione, SICA avrà il diritto di annullarlo e revocarlo, salvo il suo pieno diritto ad ottenere l’integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia contrattuali che extracontrattuali, conseguenti la mancata tempestiva accettazione dell’ordine da parte del Fornitore.
2.6. SICA potrà revocare e/o annullare un ordine in ogni momento qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che siano venute meno le garanzie e l’idoneità del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura e ancora qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di insolvenza e/o di difficoltà economica tale da porre in discussione l’effettuazione regolare della fornitura e l’idoneità del Fornitore a prestare le relative garanzie (ciò indipendentemente dalla previsione contenuta nel precedente punto 2.5.), ed ancora quando nei suoi confronti risultino promosse procedure esecutive, nessuna esclusa, o lo stesso Fornitore sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale anche minore.

3  Prodotti e Servizi

3.1. Il Fornitore dovrà fornire i Prodotti e Servizi tramite la sua impresa. Potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi tassativamente solo previo consenso scritto di SICA e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti di SICA di tutte le attività del subappaltatore come se fossero stato poste in essere dal medesimo Fornitore; nel caso in cui richieda servizi a terzi, il Fornitore dovrà incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui al presente documento.
3.2. SICA dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui diritti di privativa industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l’esecuzione dell’ordine, anche solo se ve ne sia il rischio.
3.3. I servizi devono essere eseguiti in conformità con l’oggetto del contratto e lo scopo della prestazione; quanto sopra si applica anche alla documentazione relativa alle specifiche. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e dell’arte, la normativa statale e regolamentare applicabile, le direttive delle associazioni dei consumatori, le prassi di sicurezza e le relative misure, comprese le norme di sicurezza di SICA.
3.4. Se non diversamente previsto dal contratto, i disegni, le descrizioni, i calcoli e tutto quanto eseguito dal Fornitore o da terzi soggetti cui tali attività sono state subappaltate saranno trasferiti in proprietà a SICA al momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest’ultima alcun obbligo di remunerazione; motivo per cui le parti convengono fin d’ora che il Fornitore ed i terzi soggetti non solo non avranno alcun diritto su tali opere, che diventeranno quindi di piena proprietà di SICA, ma ancora che per le stesse quest’ultima non dovrà riconoscere alcun importo al Fornitore, considerato che il compenso per la loro creazione era già stato considerato in quello riconosciuto a favore del fornitore e di terzi per la loro realizzazione.
3.5. SICA potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione, liberi da ogni diritto o pretesa di terzi, tutti i risultati conseguiti nell’esecuzione dei servizi, comprese le invenzioni e i diritti di uso e sfruttamento secondo la legge sul Diritto di Autore, fin dal momento del loro concepimento e della loro realizzazione, senza alcun corrispettivo per il Fornitore.
3.6. Eventuali invenzioni realizzate dal Fornitore nel corso dell’incarico, brevettabili o non brevettabili, saranno di esclusiva proprietà di SICA senza alcun corrispettivo per il Fornitore. Quest’ultimo adotterà idonei provvedimenti per l’immediato trasferimento a SICA della invenzioni, ove non diversamente previsto dal contratto.

4  Consegna dei Prodotti/Fornitura di Servizi

4.1. I termini di consegna pattuiti si intendono essenziali nell’interesse di SICA.
4.2. Un eventuale ritardo nella consegna o nella sostituzione di una qualunque parte della fornitura, darà diritto a SICA, salvo diverso accorso scritto, di chiedere al Fornitore, senza obbligo di messa in mora, la corresponsione di una penale nella misura del 2% sull’intero importo della commessa per ogni settimana intera di ritardo e fino alla concorrenza massima del 6% di detto importo.
4.3. Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nei contratti e ordini di SICA potranno essere rifiutate da quest’ultima o richiederanno, per la loro accettazione, il preventivo accordo e consenso scritto di SICA.
4.4. Le date, i luoghi ed i termini di consegna presenti nell’ordine o contratto sono vincolanti per il Fornitore. Farà fede in questo senso la data di consegna del bene e/o erogazione del servizio nel luogo concordato nell’ordine o contratto.
4.5. Se nell’ordine o contratto è prevista la posa in opera (installazione e/o avviamento) a cura del Fornitore, saranno a carico dello stesso, se non altrimenti concordato, anche tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le spese viaggio e di trasporto.
4.6. Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati ed ancora qualora consegni la merce in luoghi e soggetti diversi da quelli indicatigli da SICA, quest’ultima potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà richiedergli l’integrale risarcimento dei danni. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell’art. 1510 cod. civ., il Fornitore non è liberato dall’obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all’ufficio acquisti di SICA, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i beni o i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non l’esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell’effettuazione della prestazione.
4.7. L’accettazione incondizionata di una consegna di beni o fornitura di servizi tardive non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinunzia da parte di SICA alla richiesta di risarcimento di danni e questo fino a che tale risarcimento non sarà stato corrisposto a SICA in maniera totale e nei termini richiesti da SICA.
4.8. In ogni caso il Fornitore, contestualmente all’effettuazione della fornitura, dovrà consegnare a SICA tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio e ancora i certificati di garanzia).
4.9. L’imballo dovrà essere appropriato al Prodotto fornito ed al mezzo di trasporto utilizzato. Conseguentemente, i danni dipendenti da rottura, deterioramenti o ammanchi per difetti di imballaggio saranno a carico del Fornitore, qualunque siano le condizioni di resa.

5  Prezzo e passaggio del rischio

5.1. L’importo del compenso per i Prodotti e/o Servizi oggetto della fornitura sarà concordato separatamente in ciascun ordine o contratto; i prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso. Eventuali costi supplementari saranno quindi riconosciuti da SICA solo se preventivamente approvati e comprovati in forma scritta.
5.2. Il compenso concordato col Fornitore è onnicomprensivo. Il compenso maturerà e sarà corrisposto, al momento dell’accettazione dei Prodotti e/o Servizi, in conformità con i termini di pagamento concordati.
5.3. Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono “reso sdoganato” ed includono l’imballaggio necessario a garantire l’integrità del prodotto. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato
5.4. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi ai Prodotti fino a che questi siano ricevuti da SICA, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato.

6  Controlli e Garanzie

6.1. I Prodotti che verranno forniti a SICA devono essere di ottima qualità, esenti da vizi palesi od occulti e risultare adatti sotto ogni aspetto allo scopo per il quale sono stati ordinati.
6.2. I pesi devono essere contenuti entro le tolleranze pattuite e le eventuali lavorazioni eseguite a regola d’arte.
6.3. Ove sia stato informato dello scopo dei servizi, il Fornitore garantirà la conformità di tali servizi allo scopo dichiarato. Eventuali ispezioni o approvazioni di parti del servizio, non influiranno sull’obbligazione del Fornitore di eseguire i servizi e di prestare garanzia per gli stessi. L’accettazione seguirà all’approvazione dei servizi completi, non all’eventuale utilizzo o pagamento degli stessi.
6.4. L’accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di SICA al fine di verificare l’assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura; il controllo verrà eseguito presso i magazzini di SICA nella località di destinazione, anche se la merce è stata acquistata franco partenza.
6.5. I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall’art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell’appalto e del servizio prestato.
6.6. Il termine per la denunzia per i vizi palesi o occulti, da parte di SICA, è fissato in 60 giorni dal ricevimento dei Prodotti quanto ai vizi palesi o dalla scoperta quanto ai vizi occulti.
6.7. Le parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 1495 cod. civ., il termine di decadenza per le richieste di risarcimento per i difetti è di 3 anni, eccettuati i casi di erronea dichiarazione a scopo di dolo.
6.8. L’eventuale sostituzione di Prodotti riscontrati difettosi o comunque non corrispondenti ai requisiti specificati nell’ordine, dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla relativa contestazione, salvo diverse e specifiche pattuizioni scritte per un termine maggiore o minore, onde adeguarlo alle caratteristiche della fornitura e alle necessita di completamento degli impianti da parte di SICA.
6.9. In caso di inosservanza di tale termine, si renderanno operanti le previsioni della clausola di cui al punto 4.2; in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, SICA è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.
6.10. Qualora il Fornitore adempia all’obbligo di prestazione aggiuntiva fornendo un prodotto sostitutivo i termini di decadenza della merce consegnata in sostituzione saranno calcolati di nuovo a partire dalla consegna, a meno che – in fase di prestazione aggiuntiva – il Fornitore esprima esplicitamente e idoneamente la riserva che la consegna sostitutiva è stata effettuata per pura dimostrazione di buona volontà, al fine di evitare controversie o nell’interesse della continuazione del rapporto di fornitura.
6.11. Saranno a carico del Fornitore i costi relativi a forniture di beni o servizi difettosi, con particolare riguardo ai costi di trasporto, lavorazione, mano d’opera, materiali o costi per ispezioni e verifiche.
6.12. Le garanzie tecnologiche e di rendimento riferite a macchine singole, o ad impianti completi, saranno pattuite ed inserite in forma concreta ed esplicita nel testo dell’ordine.
6.13. Le garanzie di carattere meccanico, salvo diversa pattuizione, sono assunte dal Fornitore per un periodo di 12 mesi dalla consegna, con obbligo di sostituzione gratuita, entro detto periodo, delle parti difettose.
6.14. Le parti sostituite restano di proprietà del Fornitore che provvederà, a sua cura e spese, al loro ritiro.

7  Sospensioni e compensazioni

7.1. Le parti convengono che qualora SICA contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospenderne il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da SICA interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgl 231/2002.
7.2. SICA potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito di SICA non è certo, liquido ed esigibile.
7.3. L’eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di SICA di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso.

8  Disegni e Modelli di SICA

8.1. SICA si riserva la piena proprietà dei disegni e modelli eventualmente affidati al Fornitore per l’esecuzione di un ordine. Essi – sia direttamente sia indirettamente – non potranno essere né riprodotti né resi noti a terzi né comunque utilizzati senza l’autorizzazione di SICA e con divieto altresì di far conoscere ai terzi la realizzazione dei disegni e modelli stessi o di eseguire realizzazioni analoghe o conformi, anche per conto di terzi, sempre salvo l’autorizzazione di SICA.
8.2. In caso contrario SICA è autorizzata a sospendere il pagamento della fornitura fino all’ottenimento dei risarcimenti dei danni conseguenti a tale inadempienza, con salvezza di ogni altro diritto da parte di SICA.

9  Forza maggiore

9.1. In caso di forza maggiore quali controversie sindacali, interruzioni delle attività ed altri eventi al di fuori del controllo del Fornitore, quest’ultimo, venuto a conoscenza dell’impedimento, comunicherà entro un termine ragionevole a SICA l’esistenza dell’impedimento ed i probabili effetti di esso sull’obbligo di consegna.
9.2. In questo caso SICA è libera dall’obbligo di accettare i Prodotti e/o i Servizi, secondo le scadenze pianificate per tutta la durate di tali eventi. Durante tali eventi, e per le due settimane successive, SICA avrà la facoltà – impregiudicato ogni altro diritto di SICA – di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni di SICA siano considerevolmente ridotti per qualsiasi motivo.

10  Responsabilità

10.1. In caso SICA riceva richieste di risarcimento per Prodotti consegnati o Servizi erogati dal Fornitore, il Fornitore manleva SICA da dette richieste se e nella misura in cui il danno è dovuto a un difetto del Prodotto fornito dal Fornitore. In questi casi il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali. In tutti gli altri casi, si applicheranno le disposizione di legge.
10.2. Ugualmente ove fornisca Prodotti o Servizi di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore darà a SICA piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.
10.3. Le persone che in esecuzione di un ordine eseguano lavori in uno stabilimento/sede SICA dovranno uniformarsi ai relativi regolamenti lavorativi; è esclusa qualsiasi responsabilità di SICA per incidenti che si verifichino negli stabilimenti/sedi di SICA a danno di dette persone.

11  Fatture

11.1. Le fatture dovranno essere inviate alla sede di Alfonsine di SICA entro i termini di legge. Non saranno accettate fatture sulle quali il fornitore non abbia riportato chiaramente numero e data dell’ordine.

12  Confidenzialità e riservatezza

12.1. Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da SICA (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrano ai fini delle forniture da effettuare a SICA. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di SICA e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne destinate a SICA – senza previa autorizzazione scritta di SICA. A richiesta di SICA, tutte le informazioni comunicate da SICA (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da SICA al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a SICA (inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.
12.2. Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali ricevute da SICA per l’esecuzione del servizio, l’impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all’esecuzione e conclusione del contratto finchè e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui SICA rinunci per iscritto all’impegno di confidenzialità.

13  Luogo della prestazione

13.1. Il luogo della prestazione è il luogo in cui le merci devono essere consegnate secondo il contratto o in cui il servizio deve essere prestato secondo quanto disposto nell’ordine/contratto.

14  Inefficacia di clausole

14.1. L’eventuale inefficacia di una clausola delle presenti Condizioni Generali o di successivi accordi integrativi non comporterà l’invalidità delle altre condizioni. Le parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l’intento economico.

15  Foro competente

15.1. Per ogni controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ravenna, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.

16  Legge applicabile

16.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono regolate esclusivamente dalle legge della Repubblica Italiana. E’ esclusa l’applicazione della convenzione dell’Aia relativa al diritto uniforme sulla vendita internazionale delle merci, della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale delle merci o di altre convenzioni relative alla legge applicabile alla vendita della merce e/o servizi.

Formazione del consenso

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni singola previsione delle presenti condizioni generali è stata dalle medesime ampiamente discussa ed approvata specificamente, così come ogni singolo punto ed articolo.

In conformità con l’Art. 1341 del Codice Civile italiano, il Fornitore approva specificamente per iscritto le clausole di cui agli Articoli da 1 a 16 di queste Condizioni Generali di Acquisto